Ci sono peccati che un sacerdote non può perdonare e possono essere assolti solo dal vescovo o soltanto dalla Penitenzieria Apostolica della Santa Sede.
Con la Confessione sacramentale la maggior parte dei peccati commessi vengono rimessi in presenza di un pentimento da parte della persona che li confessa al sacerdote.
Il sacerdote nel sacramento della Riconciliazione agisce in personae Christi e dopo aver ascoltato la confessione e preso atto del sincero pentimento assolve e cancella così la colpa operando una riconciliazione con il Signore dal quale peccando ci si era allontanati.
Esistono però dei casi in cui il semplice sacerdote non può rimettere i peccati e in tali casi bisogna ricorrere al vescovo o alla Penitenzieria Apostolica per poter ricevere l’assoluzione.
Bisogna innanzitutto chiarire che non è il sacerdote che rimette i peccati, ma è Dio attraverso l’assoluzione data dal suo ministro, che agendo in personae Christi agisce appunto per suo conto, facendosi semplicemente strumento dell’azione di grazia di Dio.
L’unico peccato che non può esser perdonato è quello contro lo Spirito Santo, in cui di fatto è l’uomo stesso ad autoescludersi dall’assoluzione.
I peccati che può perdonare solo un vescovo
Il sacerdote si pone quindi come uno strumento attraverso cui Dio perdona. Come spiega il Catechismo della Chiesa Cattolica al canone 1441, Gesù ha dato agli uomini il potere di rimettere i peccati nel suo nome e lo si evince dal Vangelo (Gv 20, 21-23).
I vescovi hanno in pienezza il sacramento dell’Ordine e quindi tutti i poteri che Gesù ha dato ai suoi apostoli e i sacerdoti sono dei delegati del vescovo a svolgere questa funzione.
Per svolgere la funzione di rimettere i peccati i sacerdoti devono essere autorizzati dal vescovo. Devono superare un esame chiamato “ad audiendas confessionis“.
Ci sono peccati molto gravi che solo il vescovo può assolvere e sono:
- l’aborto provocato e la collaborazione all’atto dell’aborto;
- l’eresia, cioè la negazione di una verità cattolica;
- il peccato di scisma, ovvero il rifiuto della sottomissione al Papa;
- le scomuniche “ferendae sententiae”, che riguarda l’atto di fingere di essere sacerdote svolgendo illecitamente le sue funzioni, la registrazione o la divulgazione del segreto confessionale;
- le scomuniche “latae sententiae“ cioè automatiche da parte della Chiesa.
Le scomuniche “latae sententiae” avvengono per: assolvere invalidamente o ascoltare una Confessione; violenza fisica nei confronti di un vescovo o del Papa; celebrare la messa invalidamente; atti sacrileghi come la profanazione delle sacre specie.
Ci sono anche la consacrazione invalida di un vescovo; l’assoluzione di un complice di un peccato contro il 6° comandamento; l’ordinazione sacerdotale di una donna.
Questi ultimi peccati possono essere assolti solo dalla Penitenzeria Apostolica della Santa Sede e nemmeno dal vescovo.
La Confessione è un sacramento e l’assoluzione dai peccati non può avvernire in altro modo per la Chiesa cattolica. Infatti è possibile dichiarare a Dio i propri peccati e chiedere perdono nella preghiera personale, ma solo come azione preparatoria alla Confessione vera e propria.